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Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione
CAPO I Istituzione e funzionamento dell'anagrafe canina regionale

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n.19 del 9 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO REGIONALE:

Art. 1. Istituzione dell'anagrafe canina regionale

1. E' istituita l'anagrafe canina informatizzata regionale, di seguito denominata anagrafe, presso la quale devono essere correttamente identificati e iscritti tutti i cani presenti sul territorio della Regione.
2. Si considera correttamente identificato un cane dotato di microchip leggibile e conforme alle norme International Standard Organization (ISO), oppure munito di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1 gennaio 2004.
3. L'applicazione di microchip, preventivamente registrati nell'apposita sezione dell'anagrafe, denominata anagrafe a priori, puo' essere effettuata solo da veterinari dell'azienda sanitaria locale (ASL) o da veterinari liberi professionisti accreditati. L'iscrizione in anagrafe di cani identificati con microchip non presenti nell'anagrafe a priori puo' essere effettuata solo da veterinari dell'ASL e da veterinari liberi professionisti accreditati.
4. Nell'anagrafe devono essere registrate le seguenti informazioni:
a) codice identificativo del cane;
b) segnalamento del cane;
c) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario e del detentore del cane;
d) luogo di detenzione;
e) ogni variazione relativa alle informazioni di cui sopra.
5. I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Lombardia, se non regolarmente iscritti nell'anagrafe, devono comunque essere dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l'anagrafe canina di altra regione o provincia autonoma o di altro Stato.


Art. 2. Tempi e modalita' di registrazione presso l'anagrafe

1. L'ASL e i veterinari liberi professionisti accreditati registrano il cane nell'anagrafe, contestualmente all'applicazione del microchip.
2. La registrazione delle variazioni anagrafiche successive alla prima iscrizione e' effettuata entro due giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.
3. I veterinari pubblici e privati accreditati hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attivita' professionale, di accertare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo, il veterinario libero professionista accreditato deve informare il proprietario o detentore degli obblighi di legge e, se questi non vi provvede, darne comunicazione all'ASL.
4. Le strutture di cui agli articoli 9 e 10 accettano unicamente animali provvisti di un identificativo leggibile.
5. Ai fini della registrazione nell'anagrafe della cessione definitiva di un cane prevista all'art. 27 e' necessaria la compilazione del modulo di cui all'allegato A.



Art. 3. Condizioni per l'accreditamento dei veterinari

1. Ai fini dell'accreditamento, i veterinari liberi professionisti presentano domanda al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL.

2. L'accreditamento di cui al comma 1 e' subordinato a:
a) disponibilita' di lettori full-ISO;
b) possibilita' di collegarsi al sito internet regionale per la trasmissione dei dati;
c) impegno ad utilizzare esclusivamente i microchip gia'registrati nell'anagrafe a priori;
d) impegno ad attenersi alle previsioni di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 26, comma
3.
3. L'accreditamento consente di operare sull'intero territorio regionale.
4. L'ASL sospende l'accreditamento ai veterinari liberi professionisti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma
2. In caso di reiterata inosservanza l'ASL puo' revocare l'accreditamento.



Art. 4. Modalita' di accesso informatico all'anagrafe

1. All'anagrafe possono collegarsi via Internet, ai fini delle operazioni di iscrizione e registrazione delle variazioni anagrafiche, i veterinari delle ASL, i veterinari liberi professionisti accreditati e i comuni. Le modalita' di accesso sono definite dalla competente direzione generale regionale.
2. L'anagrafe puo' essere consultata anche dai soggetti non registrati dal sistema, attraverso il codice identificativo del cane.
3. La giunta regionale, per la definizione di una tariffa regionale unica relativa all'intervento di identificazione e registrazione dei cani in anagrafe, puo' stipulare una convenzione con gli ordini provinciali veterinari, prevedendo un'eventuale compartecipazione regionale.



Art. 5. Tariffazione

1. Per l'inserimento del microchip, le ASL applicano il vigente tariffario regionale; i veterinari liberi professionisti accreditati applicano una tariffa in linea con le indicazioni dell'ordine provinciale di appartenenza.



Art. 6. Obblighi dei proprietari o detentori di cani

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, e' tenuto a:
a) iscrivere all'anagrafe il proprio cane entro i termini di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 20 luglio 2006, n. 16 (lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione) e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo;
b) denunciare all'anagrafe, entro i quindici giorni successivi, la cessione definitiva del cane, la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza.
2. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni alla polizia locale del comune in cui lo smarrimento si verificato o al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL o ad un libero professionista accreditato. Chi riceve la segnalazione deve contestualmente provvedere a registrarla nell'anagrafe e rilasciare contestuale ricevuta.
3. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque giorni, previo rimborso all'ASL o al comune, dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure e al mantenimento.


CAPO II Requisiti strutturali e funzionali dei ricoveri degli animali d'affezione

Art. 7. Autorizzazione per le strutture adibite al ricovero di animali d'affezione

1. Le strutture di cui agli articoli 8 e 9 sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal sindaco, previo parere favorevole dell'ASL. Qualora siano gestite direttamente da enti pubblici e' prevista solo la certificazione di conformita'. L'autorizzazione e la certificazione di conformita' devono indicare il numero massimo degli animali ospitabili, suddiviso per specie.
2. Le strutture di cui agli articoli 8 e 9 non possono essere autorizzate al ricovero di piu' di duecento cani. Puo' essere concessa una deroga per le strutture realizzate secondo il criterio dei moduli di ricovero separati, previo parere favorevole, motivato e vincolante del dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL e unitamente alla valutazione della consulta di cui all'art. 16 della legge regionale n. 16/2006.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 16/2006, non e' soggetta ad autorizzazione la detenzione, non a scopo di lucro, di animali d'affezione in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da quelle indicate negli articoli 8 e 9, a condizione che il proprietario degli animali abbia in uso i locali o gli spazi stessi. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti, s'intende un numero uguale o inferiore a dieci. La detenzione di un numero superiore di cani e gatti e' subordinata a specifica comunicazione al sindaco.
4. Le strutture gia' autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso di tutti i requisiti previsti, devono richiedere al sindaco, senza alcun onere, il rinnovo dell'autorizzazione.
5. Le strutture gia' autorizzate, ma non in possesso di tutti i requisiti prescritti, devono presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rinnovo dell'autorizzazione al sindaco, corredata da un progetto di adeguamento. I lavori di adeguamento devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione e comunque conformemente alla disciplina urbanistica.



Art. 8. Strutture pubbliche

1. Le strutture pubbliche adibite a ricovero di animali d'affezione si distinguono in canili sanitari e canili rifugio.
2. Il canile sanitario e' una struttura destinata al ricovero temporaneo di:
a) cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati dal rinvenitore direttamente o tramite la forza pubblica;
b) gatti morsicatori, gatti che vivono in liberta' e catturati nell'ambito dei piani di sterilizzazione attivati dal dipartimento di prevenzione veterinario;
c) altri animali rinvenuti senza proprietario, ai fini della profilassi antirabbica e compatibilmente con la recettivita' e le caratteristiche della struttura.
3. La competente articolazione organizzativa del dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL sovrintende alla gestione dei canili sanitari, anche se si tratta di strutture private convenzionate.
4. Il canile rifugio e' una struttura destinata al ricovero di:
a) cani e gatti che hanno superato il controllo presso il ricovero sanitario;
b) cani e gatti ceduti definitivamente dal proprietario, affidati dall'autorita' giudiziaria o temporaneamente ospitati su disposizione del sindaco per assenza forzosa del proprietario o detentore o per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;
c) altri animali, compatibilmente con la recettivita' e le caratteristiche della struttura.
5. Il canile rifugio e' gestito, anche tramite convenzione, secondo lo schema tipo di cui al comma 6, dai comuni singoli o associati o dalle comunita' montane, in collaborazione con una o piu' associazioni di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2006, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera
a) e dall'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 16/2006 e comunque deve esser ubicato entro trenta chilometri dal comune appaltante.
6. La giunta regionale predispone una convenzione tipo per l'affidamento, da parte dei comuni singoli o associati o delle comunita' montane, della gestione dei canili ad un privato o ad una associazione di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2006.



Art. 9. Strutture private

1. Le strutture private adibite a ricovero di animali d'affezione si distinguono in strutture zoofile, pensioni, strutture a scopo di allevamento, strutture amatoriali e ricoveri presso strutture commerciali.
2. La struttura zoofila e' una struttura, gestita senza finalita' di lucro, da enti o da associazioni di volontariato di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2006 o da privati, destinata al ricovero di cani, gatti ed altri animali d'affezione, ceduti da privati, affidati temporaneamente, ceduti dal canile sanitario o dal canile rifugio.
3. La pensione e' una struttura destinata al ricovero, a scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d'affezione di proprieta'.
4. La struttura a scopo di allevamento e' una struttura destinata al ricovero e riproduzione, ai fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione.
5. La struttura amatoriale e' una struttura gestita da un'associazione di volontariato o da un privato destinata al ricovero, senza scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d'affezione anche di proprieta' altrui.
6. Il ricovero presso strutture commerciali e' una struttura destinata al ricovero di animali destinati alla commercializzazione.



Art. 10. Strutture polifunzionali

1. Le strutture di cui agli articoli 8 e 9 possono coesistere in un unico complesso edilizio purche' ci sia effettiva separazione fisica e funzionale e per ciascuna di esse sussistano i requisiti richiesti.



Art. 11. Requisiti dei canili sanitari

1. Le strutture possiedono:
a) box singoli chiusi, non necessariamente dotati di una parte scoperta, tali da impedire il contatto con gli altri animali ricoverati;
b) gabbie singole per gatti, tali da impedire il contatto con gli altri animali ricoverati se in osservazione;
c) box e gabbie singoli destinati all'isolamento o all'infermeria in numero almeno pari al 10 per cento dei box presenti;
d) ambiente attrezzato per il lavaggio e disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
e) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
f) un ufficio amministrativo;
g) un locale ambulatorio dotato delle attrezzature necessarie per l'applicazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
h) spogliatoi;
i) servizi igienici per il personale addetto e per il pubblico;
j) impianto frigorifero o di congelamento, di capacita' adeguata allo stoccaggio delle carcasse degli animali;
k) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;
l) idoneo sistema di smaltimento dei reflui.



Art. 12. Requisiti dei canili rifugio

1. Le strutture possiedono:
a) box singoli o multipli, costituiti da una parte chiusa ed una scoperta;
b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in autorizzazione;
c) box e gabbie singoli destinati all'isolamento o all'infermeria in numero almeno pari al 5 per cento del numero degli animali autorizzati;
d) ambiente attrezzato per il lavaggio e disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
e) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti; un ufficio amministrativo;
g) un locale ambulatorio dotato delle attrezzature necessarie per l'applicazione della legge n. 281/1991 o, in presenza di apposita convenzione con struttura sanitaria veterinaria, un locale infermeria;
h) spogliatoi;
i) servizi igienici per il personale addetto e per il pubblico;
j) impianto frigorifero o di congelamento, di capacita' adeguata allo stoccaggio delle carcasse degli animali;
k) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali; l) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
m) piu' zone, adeguatamente recintate, per il movimento dei cani come determinato con provvedimento della giunta da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.



Art. 13. Requisiti delle strutture zoofile

1. Le strutture possiedono:
a) box singoli o multipli, costituiti da una parte coperta ed una scoperta;
b) strutture di ricovero per gatti o altri animali; qualora previsti in autorizzazione;
c) box e gabbie singoli destinati alla quarantena o all'infermeria in numero almeno pari al 5 per cento del numero degli animali autorizzati;
d) ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
e) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;
f) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
g) un ambiente infermeria;
h) un ambiente ad uso amministrativo;
i) servizi igienici;
j) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
k) una o piu' zone, adeguatamente recintate, per il movimento dei cani.



Art. 14. Requisiti delle pensioni e delle strutture a scopo di allevamento

1. Le pensioni e le strutture a scopo di allevamento possiedono:
a) box singoli o multipli, costituiti da una parte coperta ed una scoperta;
b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in autorizzazione;
c) ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
d) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;
e) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
f) un ambiente infermeria;
g) un ambiente ad uso amministrativo;
h) servizi igienici;
i) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
j) una o piu' zone, adeguatamente recintate, per il movimento dei cani.


Art. 15. Requisiti delle strutture amatoriali

1. Le strutture possiedono:
a) box singoli o multipli, costituiti da una parte coperta ed una scoperta;
b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in autorizzazione;
c) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture;
d) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
e) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
f) una o piu' zone adeguatamente recintate per il movimento dei cani.



Art. 16. Requisiti dei ricoveri presso strutture commerciali

1. I ricoveri presso strutture commerciali possiedono:
a) gabbie singole o multiple di dimensioni indicate nella tabella 2 dell'allegato B;
b) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture;
c) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
d) idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni.



Art. 17. Requisiti dei box dei canili sanitari

1. I box hanno:
a) superficie minima pari a 2,5 metri quadrati, se destinati ad ospitare cani di piccola o media taglia; tale superficie non comprende l'eventuale parchetto esterno;
b) superficie minima pari a quattro metri quadrati per cani di grossa taglia; tale superficie non comprende l'eventuale parchetto esterno;
c) eventuale parchetto esterno dotato di tettoia di protezione anche parziale;
d) altezza di almeno due metri;
e) condizioni di aerazione, umidita', illuminazione e temperatura adeguate;
f) illuminazione artificiale per ispezionare gli animali;
g) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 1,5 metri;
h) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;
i) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo, idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i reflui;
j) eventuali canaline adeguatamente coperte;
k) zona coperta dotata di giaciglio in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile, sollevato da terra; l) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;
m) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione, in materiale resistente, facilmente lavabile e disinfettabile.
2. In particolare, i box destinati all'isolamento o all'infermeria hanno:
a) sistemi di governo dell'animale che garantiscano la sicurezza dell'operatore;
b) pareti e porte completamente chiuse, in materiale facilmente lavabile e disinfettabile sino all'altezza di due metri;
c) porta dotata di finestrella che permetta l'osservazione dell'animale;
d) eventuale parchetto esterno dotato di tettoia di protezione anche parziale e porta di comunicazione azionabile dall'esterno;
e) scarico singolo, a sifone e non in comunicazione con gli altri box;
f) adeguato sistema di riscaldamento.
3. Le gabbie per gatti, con una superficie minima di 0,60 metri quadrati ed altezza di sessanta centimetri, devono essere adeguatamente riscaldate e nettamente separate per evitare il contatto tra animali.



Art. 18. Requisiti dei box dei canili rifugio, delle strutture zoofile, delle
pensioni, delle strutture a scopo di allevamento e delle strutture amatoriali

1. I box dei canili rifugio, delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento e delle strutture amatoriali hanno una parte chiusa ed una scoperta con le superfici minime indicate nella tabella 1 dell'allegato B.
2. La parte chiusa puo' essere sostituita da una parte coperta, il cui tetto garantisca l'effettiva protezione di una superficie almeno pari alle dimensioni di cui al comma 1, opportunamente riparata anche lateralmente, dotata di cucce individuali.
3. L'altezza del box e' di almeno due metri e sono garantite condizioni di aerazione, umidita', illuminazione e temperatura adeguate, nonche' l'illuminazione artificiale per ispezionare gli animali.
4. Nella zona coperta del box sono presenti:
a) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 1,5 metri;
b) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;
c) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo, idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i reflui;
d) eventuali canaline adeguatamente coperte;
e) giacigli in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile, sollevato da terra;
f) eventuali cucce individuali in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile;
g) parchetto esterno dotato di tettoia di protezione anche parziale e con pavimentazione che garantisce un buon drenaggio;
h) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;
i) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile.
5. Le gabbie per i gatti hanno una superficie minima di un metro quadrato ed altezza di un metro, con superficie di riposo per massimo due soggetti compatibili.
6. In particolare, i box e le gabbie destinati alla quarantena o infermeria, previsti obbligatoriamente nei ricoveri a scopo di rifugio e a scopo zoofilo, dispongono delle superfici minime indicate nell'art. 17, comma 1, lettere
a) e
b).
7. I box e le gabbie di cui al comma 6 hanno:
a) pareti e porte completamente chiuse, in materiale facilmente lavabile e disinfettabile sino all'altezza di 1,5 metri;
b) porta dotata di finestrella che permetta l'osservazione dell'animale;
c) eventuale parchetto esterno, con gli stessi requisiti della parte interna;
d) scarico singolo a sifone;
e) adeguato sistema di riscaldamento;
f) nell'eventuale reparto riservato ai gatti, gabbie di superficie minima di 0,60 metri quadrati, dotate di lettiere ed altezza di sessanta centimetri, nettamente separate per evitare il contatto tra animali.


Art. 19. Requisiti delle unita' di ricovero multiple per gatti

1. Le unita' di ricovero multiple per gatti possiedono i seguenti requisiti:
a) altezza di almeno due metri;
b) condizioni di aerazione, umidita', illuminazione e temperatura adeguate;
c) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 1,5 metri;
d) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;
e) per la zona coperta, pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo, idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i reflui;
f) eventuali canaline adeguatamente coperte;
g) zona coperta dotata di ampie superfici di riposo, anche disposte su piu' livelli e di adeguate strutture che consentano il rifugio individuale e di arricchimenti ambientali;
h) eventuale zona scoperta dotata di tettoia di protezione anche parziale completamente chiusa nella parte superiore tramite reti o altri idonei mezzi che impediscano la fuga degli animali e dotata di arricchimenti ambientali;
i) pavimentazione che garantisca un buon drenaggio;
j) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;
k) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione, in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile; l) contenitori per gli escrementi dotati di idonea lettiera.


Art. 20. Requisiti delle gabbie presso strutture commerciali

1. Le gabbie presso strutture commerciali possiedono i seguenti requisiti:
a) condizioni di ventilazione, illuminazione e temperatura adeguate;
b) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
c) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;
d) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo.



Art. 21. Requisiti delle gabbie presso strutture commerciali per detenzioni inferiore a trenta giorni

1. Le gabbie presso strutture commerciali per detenzione inferiore a trenta giorni hanno i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B.



Art. 22. Deroghe

1. Il sindaco, su richiesta motivata e previo parere favorevole, motivato e vincolante del dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL e unitamente alla valutazione della consulta di cui all'art. 16 della legge regionale n. 16/2006, puo' accordare deroghe migliorative ai requisiti di cui agli articoli da 8 a 20, purche' il titolare della struttura possa dimostrare il rispetto del benessere e della salute degli animali e l'igiene della struttura. Di tale deroga deve essere fatta esplicita menzione nell'atto autorizzativo rilasciato dal sindaco.

CAPO III Modalita' di gestione

Art. 23. Modalita' di gestione del canile sanitario

1. La competente articolazione organizzativa del dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL sovrintende alla gestione del canile sanitario, garantendo:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature;
b) l'approvvigionamento dei beni ed eventuali servizi in convinzione
c) la gestione clinico-sanitaria;
d) la gestione amministrativa, con riferimento ai flussi informativi e l'archiviazione, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, delle seguenti attivita': 1) accettazione: identificazione e aggiornamento dell'anagrafe informatizzata; 2) ricovero: assegnazione dei box e gestione della permanenza; 3) dimissione: registrazione in anagrafe informatizzata;
e) la gestione del servizio sul territorio, con riferimento all'accalappiamento dei cani e alla cattura dei gatti;
f) la gestione del personale dipendente e non, con riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione, con modalita' e tempi previsti dalla consulta di cui all'art. 16 della legge regionale n. 16/2006;
g) la gestione dei tirocini e delle attivita' di volontariato con riferimento a assicurazione, formazione, turnazioni, presenze e infortuni;
h) la gestione degli utenti con riferimento a accoglienza, orari, carta dei servizi, educazione sanitaria e sicurezza.
2. Le operazioni di cui al comma 1, lettera
d), numeri 1, 2 e 3 devono trovare riscontro nel registro di cui all'art. 4, comma 2, lettera
e), della legge regionale n. 16/2006.
3. In particolare, sono organizzate le seguenti attivita':
a) la gestione delle emergenze e urgenze, anche attraverso gli interventi garantiti dalla pronta disponibilita' del dipartimento di prevenzione veterinario, atti alla stabilizzazione dell'animale per l'eventuale inoltro a strutture di alta specializzazione pubbliche o private convenzionate;
b) l'assistenza medica sugli animali, l'osservazione dei morsicatori, la predisposizione e l'aggiornamento della cartella clinica, comprensiva delle informazioni comportamentali e degli interventi di sterilizzazione;
c) la gestione dei farmaci e dei presidi medico-chirurgici;
d) il governo quotidiano degli animali, con riferimento all'alimentazione, alla pulizia dei box, alla verifica dello stato di salute e benessere;
e) la gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale, quali carcasse e pezzi anatomici;
f) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
4. Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni, ciascuna struttura si dota di un manuale che:
a) descrive le attivita' svolte e le procedure di autocontrollo adottate;
b) reca l'individuazione del responsabile generale della struttura e del responsabile sanitario.



Art. 24. Modalita' di gestione del canile rifugio

1. La gestione sanitaria ed amministrativa del canile rifugio e' assicurata dai comuni singoli o associati o dalle comunita' montane, in collaborazione con una associazione di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2006, direttamente o tramite convenzione, garantendo:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature;
b) l'approvvigionamento dei beni ed eventuali servizi in convenzione;
c) la gestione clinico-sanitaria;
d) la gestione amministrativa, con riferimento ai flussi informativi e l'archiviazione, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, delle seguenti attivita': 1) accettazione:, identificazione e aggiornamento dell'anagrafe informatizzata; 2) ricovero: assegnazione dei box e gestione della permanenza; 3) dimissione: registrazione in anagrafe informatizzata;
e) la gestione del personale dipendente e non, con riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione, con modalita' e tempi previsti dalla consulta di cui all'art. 16 della legge regionale n. 16/2006;
f) la gestione dell'attivita' di volontariato con riferimento a assicurazione, formazione, turnazioni, presenze e infortuni;
g) la gestione degli utenti con riferimento a accoglienza, orari, carta dei servizi, educazione sanitaria e sicurezza;
h) la possibilita' di accesso, previo appuntamento, alle associazioni di volontariato di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2006.
2. Le operazioni di cui al comma 1, lettera
d), numeri 1, 2 e 3 devono trovare riscontro nel registro di cui all'art. 4, comma 2, lettera
e), della legge regionale n. 16/2006.
3. In particolare, sono organizzate le seguenti attivita':
a) l'assistenza medica sugli animali, la gestione delle emergenze e urgenze, anche mediante apposite convenzioni con strutture veterinarie pubbliche o private, la predisposizione e l'aggiornamento della cartella clinica, comprensiva delle informazioni comportamentali e degli interventi di sterilizzazione;
b) la gestione dei farmaci e dei presidi medico-chirurgici;
c) il governo quotidiano degli animali, con riferimento all'alimentazione, alla pulizia dei box, alla verifica dello stato di salute e benessere, all'attivita' motoria nell'area dedicata, per tutti gli animali idonei;
d) la gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale quali carcasse e pezzi anatomici;
e) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
4. Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni, ciascuna struttura si dota di un manuale che:
a) descrive le attivita' svolte e le procedure di autocontrollo adottate;
b) reca l'individuazione del responsabile generale della struttura e del responsabile sanitario.



Art. 25. Modalita' di gestione delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento, delle strutture amatoriali e dei ricoveri presso strutture commerciali.

1. La gestione delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento, delle strutture amatoriali e dei ricoveri presso strutture commerciali garantisce:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature;
b) l'approvvigionamento dei beni ed eventuali servizi in convenzione;
c) la gestione clinico-sanitaria;
d) la gestione amministrativa, con riferimento ai flussi informativi e l'archiviazione, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, delle seguenti attivita': 1) accettazione: identificazione e aggiornamento dell'anagrafe informatizzata secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1; 2) ricovero: assegnazione dei box e gestione della permanenza; 3) dimissione: registrazione in anagrafe informatizzata secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1;
e) la gestione del personale dipendente e non, con riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione, con modalita' e tempi previsti dalla consulta di cui all'art. 16 della legge regionale n. 16/2006;
f) la gestione dell'attivita' di volontariato con riferimento a assicurazione, formazione, turnazioni, presenze e infortuni;
g) la gestione degli utenti con riferimento a accoglienza, orari, carta dei servizi, educazione sanitaria e sicurezza;
h) la possibilita' di accesso, previo appuntamento, alle associazioni di volontariato di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2006.
2. Le operazioni di cui al comma 1, lettera
d), numeri 1, 2 e 3 devono trovare riscontro nel registro di cui all'art. 4, comma 2, lettera
e) della legge regionale 16/2006.
3. In particolare, sono organizzate le seguenti attivita':
a) l'assistenza medica sugli animali, la gestione delle emergenze e urgenze, anche mediante apposite convenzioni con strutture veterinarie pubbliche o private, la predisposizione e l'aggiornamento delle schede individuali;
b) l'eventuale gestione dei farmaci e dei presidi medico-chirurgici;
c) il governo quotidiano degli animali, con riferimento all'alimentazione, alla pulizia dei box, alla verifica dello stato di salute e benessere, all'attivita' motoria nell'area dedicata, per tutti gli animali idonei; .
d) la gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale quali carcasse e pezzi anatomici;
e) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
4. Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni, ciascuna struttura si dota di un manuale che:
a) descrive le attivita' svolte e le procedure di autocontrollo adottate;
b) reca l'individuazione del responsabile generale della struttura e del responsabile sanitario.

CAPO IV Procedure di cattura dei cani vaganti e di affido e cessione dei cani ospitati in un canile sanitario o rifugio

Art. 26. Cattura dei cani vaganti

1. L'ASL assicura, direttamente o tramite apposita convenzione, l'attivita' di accalappiamento dei cani vaganti, organizzandola d'intesa con i comuni.
2. Chiunque rinvenga un cane vagante e' tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di una ASL, anche diversa da quella in cui e' avvenuto il rinvenimento, o al comune in cui e' avvenuto il rinvenimento, consegnandolo al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro.
3. Il veterinario libero professionista accreditato al quale venga presentato un cane rinvenuto deve provvedere alla ricerca in anagrafe del proprietario e, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, attivarsi per contattarlo. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare il proprietario, il veterinario invita il rinvenitore ad adempiere alle attivita' di cui al comma
2.
4. Il canile sanitario che ricovera il cane verifica la presenza del tatuaggio o del microchip. Se il cane non ha il microchip o il tatuaggio, oppure ha un tatuaggio non leggibile, il canile sanitario provvede all'applicazione del microchip e all'iscrizione in anagrafe. Al cane viene associato, quale proprietario, il comune nel cui territorio e' stato catturato o rinvenuto e, quale detentore, il canile sanitario. Se il cane non ha microchip o tatuaggio oppure ha un tatuaggio non leggibile, ma puo' essere riconducibile ad un proprietario, si provvede all'applicazione del microchip e all'iscrizione in anagrafe. In anagrafe il cane viene associato al canile sanitario quale detentore. Se il cane e' tatuato o ha un microchip e l'identificativo e' associato in anagrafe ad un proprietario o detentore, si provvede ad aggiornare l'anagrafe con l'evento-cattura ed il canile sanitario risulta detentore.
5. Il canile sanitario attiva la procedura di comunicazione di cattura o rinvenimento all'eventuale proprietario e, se necessario, di formale notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messo comunale. Nella notifica deve essere specificato che le spese di cattura, mantenimento e per le eventuali cure sono a carico del proprietario e che il cane puo' essere temporaneamente affidato con le procedure di cui all'art. 13 della legge regionale n. 16/2006.
6. Le spese di cattura, mantenimento e per le eventuali cure sono determinate dal direttore generale dell'ASL secondo criteri di calcolo analitico delle prestazioni rese o di rimborso forfettario.
7. In caso di mancato ritiro del cane da parte del proprietario residente in ASL diversa, 1'ASL che ha in carico il cane deve provvedere al suo trasferimento presso un canile sanitario o rifugio indicato dall'ASL di residenza del proprietario stesso. Le spese per gli interventi sanitari effettuati e per il trasporto sono addebitate all'ASL di destinazione sulla base della specifica voce prevista dal tariffario regionale.



Art. 27. Affido e cessione dei cani e dei gatti

1. Ai fini del presente regolamento, per cessione s'intende il trasferimento della proprieta' dell'animale. Un cane ospitato presso un canile sanitario o rifugio puo' essere ceduto trascorsi almeno sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento.
2. Per affido temporaneo s'intende la temporanea concessione in detenzione dell'animale sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo termina con la cessione o con la restituzione al canile.
3. La cessione dei cani a favore di persone residenti fuori dalla Regione deve essere registrata utilizzando apposita procedura prevista nell'anagrafe.
4. Gli animali ricoverati presso i canili sanitari e rifugio possono essere ceduti solo ai privati maggiorenni che si impegnino a garantire un adeguato trattamento o alle associazioni di volontariato di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2006.
5. In nessun caso l'animale puo' essere affidato se non gia' sterilizzato o con l'impegno, da parte dell'affidatario, a procedere alla sterilizzazione, come stabilito nel modulo di cui all'allegato A.
6. E' fatto divieto di cessione o affido a coloro che abbiano riportato condanne per reati in danno agli animali.
7. Gli animali di eta' inferiore ai sessanta giorni non possono essere affidati, salvo per particolari motivazioni sanitarie.
8. L'affido temporaneo gratuito dei cani E' consentito purche' vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) deve essere decorso il periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (regolamento di polizia veterinaria) o che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;
b) nell'atto di affido l'interessato deve sottoscrivere l'impegno a non affidare ad altri l'animale prima del termine esplicitamente indicato, senza il consenso scritto del canile affidante.
9. L'ASL ed il comune devono formalizzare le procedure di verifica delle adozioni, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi.
10. Ai fini dei controlli le amministrazioni individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalita' per la loro esecuzione.
11. In caso di incompetenza territoriale, le ASL ed i comuni possono richiedere l'esecuzione della verifica alla ASL o al comune competente per territorio. Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 5 maggio 2008
FORMIGONI
Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/587 del 22 aprile 2008 (Omissis)







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